FALSO IN BILANCIO- Il ddl sul falso in bilancio approvato dal Cdm prevede una serie di punti che ridisegnano le pene per i reati societari. In particolare il falso in bilancio e quello nelle società di revisione vengono eliminati dalle fattispecie contravvenzionali e «tornano a costituire sempre delitto». Si elimina, inoltre, la procedibilità a querela e si stabiliscono due fattispecie distinte di falso in bilancio, una per le società ordinarie e una per quelle quotate in borsa. Quanto alle pene, è prevista la reclusione fino a 5 anni per i falsi nelle società ordinarie e fino a sei anni in quelle quotate in Borsa. La stessa distinzione vale per le società di revisione. Il ddl elimina poi le «soglie di punibilità» che puntano a quantificare la gravità del falso in bilancio (attualmente sono tre, basta non superarne una perché la condotta non abbia rilevanza penale). Infine, si prevede una specifica aggravante per tutti i casi di falso in bilancio che arrechino grave danno ai risparmiatori o alla società e viene eliminato il dolo intenzionale. Come ha sottolineato Mastella, su questo tema «c'è stata unità all'interno del Consiglio dei ministri».
REATO IMPIEGARE MINORI IN ACCATTONAGGIO - Si introduce una nuova fattispecie di reato: l'impiego di minori nell'accattonaggio, punita con la reclusione fino a 3 anni. Delineate anche due nuove pene accessorie: la perdita della potestà del genitore nel caso in cui i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta, siano commessi rispettivamente dal genitore o dal tutore.
PIÙ POTERI AI SINDACI - Il provvedimento estende anche ai pericoli per la sicurezza urbana la facoltà del sindaco di adottare provvedimenti urgenti, oggi prevista solo per gravi pericoli all'incolumità pubblica. Si rafforza inoltre la collaborazione tra sindaco e prefetto. Il primo comunica l'adozione di provvedimenti che riguardano la sicurezza al prefetto, che può intervenire con tutti gli strumenti necessari. I sindaci resteranno tali ad ora e non avranno la denominazione di sceriffi, né gireranno armati per sparare ai propri cittadini o ad altri» ha ironizzato Amato. «Le regole che abbiamo approvato - ha proseguito - sono meno eclatanti di quanto si è detto. I sindaci, che ora possono emettere ordinanze urgenti per l'incolumità pubblica, potranno mettere in campo anche provvedimenti legati alla sicurezza, a quelle situazioni di aggressività che incidono sulla sicurezza pubblica».
POTERE ESPULSIONE AI PREFETTI - Si attribuisce al prefetto il potere di allontanamento dal territorio nazionale di cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza. L'allontanamento resta di esclusiva competenza del ministro solo per chi risiede in Italia da oltre dieci anni o per i minorenni e per i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. La violazione del divieto di reingresso viene trasformata da contravvenzione in delitto e punita con la reclusione fino a tre anni.
TIFOSI VIOLENTI - In campo anche misure contro i tifosi violenti. Si prevede che chiunque, nei luoghi in cui si svolgono le partite è trovato in possesso di razzi, bengala, petardi e bastoni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
UBRIACHI ALLA GUIDA - Chiunque al volante sotto l'effetto di alcol o droghe provoca un omicidio colposo è punito con la reclusione da tre a 10 anni (oggi ci sono pene da uno a cinque anni). Nel caso di condanna per omicidio colposo o lesioni colpose a più persone, poi, «è sempre disposta la confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato».
TRE ANNI PER CHI ADESCA MINORI SU INTERNET - La reclusione da uno a tre anni è prevista per chi, «allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni 16», intrattiene con lui, anche attraverso la rete internet o altri mezzi di comunicazione, una relazione «tale da carpire la fiducia del minore». E pene fino a tre anni sono previste per chi si avvale di un minore di 14 anni per mendicare oppure permette che il minore mendichi.
NO SOSPENSIONE PENA PER REATI GRAVI - Per i reati che provocano allarme sociale (omicidio, rapina, estorsione, incendio boschivo, violenza sessuale, ecc.) viene esclusa la possibilità di sospensione dell'esecuzione della pena, al fine di consentire al condannato la presentazione di una istanza di misura alternativa alla detenzione.
MISURE CAUTELARI - Per tutti i reati per i quali è oggi previsto l'arresto in flagranza, si prevede la possibilità di applicare misure cautelari se c'e un pericolo concreto e attuale della loro commissione, anche se si procede per altro titolo di reato. Per le fattispecie più gravi (fra questi omicidio, rapina, violenza sessuale aggravata, furto in appartamento, incendio boschivo, traffico di ingenti quantità di rifiuti), si prevede l'applicazione della sola misura di custodia in carcere, salvo che emerga l'insussistenza di esigenze cautelari.
STRETTA CONTRO CONTRAFFAZIONE - Previsto l'inasprimento delle pene per la contraffazione, con specifica aggravante per chi falsifica ingenti quantità di merci ed a tutela del 'made in Italy'. Questo va come emendamento al Ddl Bersani.
AGGRESSIONE A BENI MAFIOSI - Si introduce la possibilità di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del soggetto a cui il bene è stato confiscato. Viene inoltre introdotta una reale tutela per gli imprenditori e le imprese sotto il ricatto della mafia che hanno il coraggio di denunciare l'interferenza della criminalità organizzata.
NASCE BANCA DATI DEL DNA - Un disegno di legge apposito istituisce poi presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza un archivio in cui confluiranno i profili del Dna, che saranno conservati «per 40 anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento».
VIOLENZA FAMILIARE SU EXTRACOMUNITARIE - Estendendo il principio già previsto nell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, si prevede che le donne straniere che denunciano violenze familiari possano ricevere un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria.
PRESCRIZIONE - Viene riscritta la legge cosiddetta ex Cirielli. Il tempo della prescrizione viene calcolato con un riferimento esclusivo alla pena massima prevista dal codice, aumentata della metà. I delitti si prescrivono in un tempo comunque non inferiore a sei anni. Quanto ai delitti di maggiore gravità, è previsto un termine massimo per cui essi si prescrivono dopo 30 anni. I responsabili di delitti puniti con l'ergastolo non beneficiano in alcun modo della prescrizione.
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - Prevista una maggior tutela alle vittime di maltrattamenti, inasprendo le pene, includendo fra le persone offese anche i conviventi, con un'aggravante specifica per chi commette reato a danno di un minore di 14 .
dal Corriere della Sera
REATO IMPIEGARE MINORI IN ACCATTONAGGIO - Si introduce una nuova fattispecie di reato: l'impiego di minori nell'accattonaggio, punita con la reclusione fino a 3 anni. Delineate anche due nuove pene accessorie: la perdita della potestà del genitore nel caso in cui i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta, siano commessi rispettivamente dal genitore o dal tutore.
PIÙ POTERI AI SINDACI - Il provvedimento estende anche ai pericoli per la sicurezza urbana la facoltà del sindaco di adottare provvedimenti urgenti, oggi prevista solo per gravi pericoli all'incolumità pubblica. Si rafforza inoltre la collaborazione tra sindaco e prefetto. Il primo comunica l'adozione di provvedimenti che riguardano la sicurezza al prefetto, che può intervenire con tutti gli strumenti necessari. I sindaci resteranno tali ad ora e non avranno la denominazione di sceriffi, né gireranno armati per sparare ai propri cittadini o ad altri» ha ironizzato Amato. «Le regole che abbiamo approvato - ha proseguito - sono meno eclatanti di quanto si è detto. I sindaci, che ora possono emettere ordinanze urgenti per l'incolumità pubblica, potranno mettere in campo anche provvedimenti legati alla sicurezza, a quelle situazioni di aggressività che incidono sulla sicurezza pubblica».
POTERE ESPULSIONE AI PREFETTI - Si attribuisce al prefetto il potere di allontanamento dal territorio nazionale di cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza. L'allontanamento resta di esclusiva competenza del ministro solo per chi risiede in Italia da oltre dieci anni o per i minorenni e per i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. La violazione del divieto di reingresso viene trasformata da contravvenzione in delitto e punita con la reclusione fino a tre anni.
TIFOSI VIOLENTI - In campo anche misure contro i tifosi violenti. Si prevede che chiunque, nei luoghi in cui si svolgono le partite è trovato in possesso di razzi, bengala, petardi e bastoni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
UBRIACHI ALLA GUIDA - Chiunque al volante sotto l'effetto di alcol o droghe provoca un omicidio colposo è punito con la reclusione da tre a 10 anni (oggi ci sono pene da uno a cinque anni). Nel caso di condanna per omicidio colposo o lesioni colpose a più persone, poi, «è sempre disposta la confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato».
TRE ANNI PER CHI ADESCA MINORI SU INTERNET - La reclusione da uno a tre anni è prevista per chi, «allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni 16», intrattiene con lui, anche attraverso la rete internet o altri mezzi di comunicazione, una relazione «tale da carpire la fiducia del minore». E pene fino a tre anni sono previste per chi si avvale di un minore di 14 anni per mendicare oppure permette che il minore mendichi.
NO SOSPENSIONE PENA PER REATI GRAVI - Per i reati che provocano allarme sociale (omicidio, rapina, estorsione, incendio boschivo, violenza sessuale, ecc.) viene esclusa la possibilità di sospensione dell'esecuzione della pena, al fine di consentire al condannato la presentazione di una istanza di misura alternativa alla detenzione.
MISURE CAUTELARI - Per tutti i reati per i quali è oggi previsto l'arresto in flagranza, si prevede la possibilità di applicare misure cautelari se c'e un pericolo concreto e attuale della loro commissione, anche se si procede per altro titolo di reato. Per le fattispecie più gravi (fra questi omicidio, rapina, violenza sessuale aggravata, furto in appartamento, incendio boschivo, traffico di ingenti quantità di rifiuti), si prevede l'applicazione della sola misura di custodia in carcere, salvo che emerga l'insussistenza di esigenze cautelari.
STRETTA CONTRO CONTRAFFAZIONE - Previsto l'inasprimento delle pene per la contraffazione, con specifica aggravante per chi falsifica ingenti quantità di merci ed a tutela del 'made in Italy'. Questo va come emendamento al Ddl Bersani.
AGGRESSIONE A BENI MAFIOSI - Si introduce la possibilità di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del soggetto a cui il bene è stato confiscato. Viene inoltre introdotta una reale tutela per gli imprenditori e le imprese sotto il ricatto della mafia che hanno il coraggio di denunciare l'interferenza della criminalità organizzata.
NASCE BANCA DATI DEL DNA - Un disegno di legge apposito istituisce poi presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza un archivio in cui confluiranno i profili del Dna, che saranno conservati «per 40 anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento».
VIOLENZA FAMILIARE SU EXTRACOMUNITARIE - Estendendo il principio già previsto nell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, si prevede che le donne straniere che denunciano violenze familiari possano ricevere un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria.
PRESCRIZIONE - Viene riscritta la legge cosiddetta ex Cirielli. Il tempo della prescrizione viene calcolato con un riferimento esclusivo alla pena massima prevista dal codice, aumentata della metà. I delitti si prescrivono in un tempo comunque non inferiore a sei anni. Quanto ai delitti di maggiore gravità, è previsto un termine massimo per cui essi si prescrivono dopo 30 anni. I responsabili di delitti puniti con l'ergastolo non beneficiano in alcun modo della prescrizione.
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - Prevista una maggior tutela alle vittime di maltrattamenti, inasprendo le pene, includendo fra le persone offese anche i conviventi, con un'aggravante specifica per chi commette reato a danno di un minore di 14 .
dal Corriere della Sera