Nicoletta Cottone da Il Sole 24 Ore
giovedì 25 ottobre 2007
L'avvovato UE boccia il condono IVA
Il condono Iva previsto nella Finanziaria 2003 viola gli obblighi della sesta direttiva Iva e il principio generale della leale collaborazione tra gli Stati membri e la Comunità europea. Lo sostiene l' avvocato generale della Corte di giustizia europea Eleanor Sharpston nelle sue conclusioni, relative alla causa che vede la Commissione europea contro l'Italia. Secondo il giudizio dell'Avvocato generale il condono Tremonti previsto dalla legge 289/2002 premia «l'evasione più dell'assolvimento degli obblighi fiscali». Dunque, per l'Avvocato generale Eleanor Sharpston la Corte di giustizia europea dovrebbe condannare l'Italia per i condoni fiscali sull'Iva emanati nel 2003 dal governo Berlusconi e dall'allora ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Ora si dovrà attendere la sentenza della Corte.La Commissione europea aveva chiesto di condannare l'Italia in quanto, prevedendo in maniera espressa e generale la rinuncia all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d'imposta, ha violato gli obblighi della sesta direttiva Iva. L'Italia aveva sostenuto che l'effetto del condono non è una rinuncia generale e indiscriminata a ogni attività di verifica, ribadendo che solo una parte di contribuenti Iva se ne è avvalsa, che è stato estremamente produttivo in termini di tributi recuperati e che, quindi, si è verificato uno sfruttamento razionale di risorse limitate, ricompreso nella discrezionalità concessa agli Stati membri.La Commissione europea contestava gli articoli 8 e 9 della legge 209/2002: l'articolo 8 consentiva di «regolarizzare» le dichiarazioni che avrebbero dovuto essere presentate prima del 31 ottobre 2002, mentre l'articolo 9 riguardava la «definizione automatica» per gli anni pregressi (i contribuenti che chiesero la definizione erano tenuti a presentare dichiarazioni per tutti i periodi d'imposta relativamente ai quali i termini di presentazione erano scaduti al 31 ottobre 2002). Da una parte la Commissione descrive il contestato condono come una rinuncia generale e indiscriminatata al diritto di procedere ad accertamento e verifica, dall'altro l'Italia ha ribadito la serie di limiti alla possibilità di far ricorso alle disposizioni del condono.L'Avvocato segnala che il controverso condono è stato prorogato per alcuni anni successivi, «forse creando un'aspettativa di futuri condoni e quindi riducendo la probabilità che i contribuenti si conformino agli obblighi di legge». Il buon senso e le analisi economiche, secondo Eleanor Sharpston, sottolineano come le disposizioni del condono sono responsabili di condurre a una minore conformità alla disciplina Iva almeno nel medio e lungo termine, «in quanto premiano l'evasione più dell'assolvimento degli obblighi fiscali e, considerate in un contesto storico, lasciano intravedere una plausibile speranza in altri rimedi simili nel futuro».